DDL – Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell’ambito del Servizio sanitario nazionale

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 285

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINELLO, SCILIPOTI, CERONI, MAZZONI, MANDELLI, ALICATA, BARANI, SCOMA e GUALDANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell’ambito del Servizio sanitario nazionale

Onorevoli Senatori. — La ratio che sorregge il presente disegno di legge risiede nell’incongruenza di fondo emersa in materia di accesso ai concorsi per il personale dirigenziale odontoiatra. Tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi per il primo livello dirigenziale odontoiatra, infatti, non rientra il possesso del titolo di laurea in odontoiatria. Ciò crea pertanto una situazione di evidente sperequazione e ingiustizia. Consentire ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria di accedere alla dirigenza di primo e di secondo livello nell’ambito del Servizio sanitario nazionale anche senza la specializzazione nella disciplina è dunque l’obiettivo del presente disegno di legge, che interviene, infatti, sul decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e non direttamente sui regolamenti governativi che disciplinano l’accesso alla dirigenza. Tale scelta è stata ritenuta preferibile, sotto il profilo della buona tecnica legislativa, rispetto a quella di novellare con legge una norma di livello regolamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo il comma 7-quinquies dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«7-sexies. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

7-septies. Per la categoria degli odontoiatri, l’articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l’accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l’anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».