Art. 7-bis. (Nomina dei periti e dei consulenti tecnici in ambito sanitario)
1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 37, è inserito il seguente: «Art. 37-bis. – 1. In ambito di responsabilità per attività sanitaria, l’autorità giudiziaria, tenendo conto degli appositi albi professionali affida l’espletamento della perizia e della consulenza tecnica a uno o più esperti che abbiano specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento. 2. Gli albi professionali, tenuti secondo il …