DDL EQUO COMPENSO: parere approvato dalla Commissione politiche dell’Unione europea del Senato 18.10.17

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA    (14ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
298ª Seduta

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE politiche dell’Unione europea SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2858 E 2918

 

La 14a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che la Commissione di merito ha assunto come testo base il disegno di legge n. 2858;

rilevato, quindi, in riferimento al disegno di legge n. 2858, che:

l’articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, mirante a tutelare l’equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente. Viene definito compenso equo quello proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;

– l’articolo 2 stabilisce la nullità delle clausole o patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo. La nullità opera solo a vantaggio del professionista iscritto all’ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all’opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi previsti in alcune disposizioni normative;

– l’articolo 3 fa decorrere il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all’ordine o al collegio professionale;

– l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria;

rilevato, altresì, che:

– l’articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) prescrive che gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di alcuni requisiti non discriminatori, tra i quali rientra la previsione di “tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare”.

Tali requisiti non sono di per sé stessi in contrasto con la direttiva, purché rispettino le condizioni indicate nel paragrafo 3 dell’articolo 15, ovvero: a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale (condizione della non discriminazione); b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale (condizione della necessità); c) i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo e non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato (condizione della proporzionalità).

Il paragrafo 6 dell’articolo 15 della direttiva prescrive che, a decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti, quali quelli indicati al paragrafo 2, soltanto quando essi sono conformi alle predette condizioni di cui al paragrafo 3. In tali casi, gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i nuovi requisiti, specificandone le motivazioni. Si apre quindi una fase in cui la Commissione europea esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto dell’Unione;

– l’articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 dà attuazione a tali previsioni della direttiva servizi, mentre l’articolo 13 subordina “l’efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all’articolo 12 … alla previa notifica alla Commissione europea”;

valutato che:

– la qualificazione come non equo di un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, previsti in alcune disposizioni normative, potrebbe sostanzialmente reintrodurre un sistema tariffario obbligatorio, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per cui “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;

– l’obbligo della previa notifica, previsto all’articolo 15, paragrafo 7, della direttiva servizi, peraltro, “non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione”. A tale riguardo, si ricorda che la Commissione europea, con la proposta COM(2016) 821, aveva previsto la soppressione di tale paragrafo 7 e la sostituzione con un meccanismo in base al quale l’azione legislativa e amministrativa degli Stati membri non può esplicare i suoi effetti giuridici e pratici nei confronti dei cittadini, per “vizio procedurale sostanziale di natura grave”, qualora non si provveda alla previa notifica delle misure di cui all’articolo 15 alla Commissione europea. La 14a Commissione aveva formulato, l’8 marzo 2017, forti riserve sulla rispondenza di tali previsioni al principio di proporzionalità, che interferiscono “in modo eccessivo sulla potestà legislativa e amministrativa degli Stati membri, imponendo l’inefficacia di misure legislative o regolamentari nazionali, regionali o locali, per un mero vizio procedurale di forma”;

ritenuto, inoltre, che la grave crisi economica, che ha profondamente alterato, al ribasso, la cornice reddituale in cui operano i professionisti in Italia e che potrebbe essersi riflessa anche sulla qualità della prestazione resa al cliente/consumatore, potrebbe in astratto giustificare una rinnovata valutazione, in sede europea, circa la perdurante conformità al quadro regolatorio della direttiva servizi, del divieto di introduzione di tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

il disegno di legge andrebbe notificato in sede europea, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 7, della direttiva servizi, e dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, tenuto conto, peraltro, che in base al comma 1 di tale ultimo articolo, sino all’avvenuta notifica alla Commissione europea, le disposizioni del disegno di legge non potrebbero produrre effetti.