Tar Lazio Sent. n. 11051/17 – Annullamento della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso, affermando che l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito.

FATTO E DIRITTO: I ricorrenti propongono ricorso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’annullamento  della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016, l’accesso ai documenti e il risarcimento dei danni. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito indicati. L’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito. L’accesso resta condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2104 del 2017), non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli. In esito alle verifiche ed alle attività istruttorie che l’amministrazione dovrà svolgere, l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare).

Allegato: Sentenza_n._11051