Equo compenso per tutti i professionisti: novità e cosa cambia

Equo compenso per tutti i professionisti e non soltanto per gli avvocati: approvata la modifica all’emendamento contenuto nel DL fiscale 148/2017. Ecco le novità.

Equo compenso per tutti i professionisti: la Commissione Bilancio del Senato ha approvato le richieste di modifica all’emendamento del DL fiscale 148/2017 rivolto inizialmente soltanto agli avvocati.

Un passo importante che, come richiesto da anni dai professionisti, reintroduce norme sull’equo compenso per i professionisti per le prestazioni rese. Le novità si applicheranno non soltanto nei confronti dei committenti privati ma anche per la Pubblica Amministrazione.

La Commissione Bilancio del Senato ha accettato, nel corso della seduta notturna del 14 novembre 2017, di riscrivere il testo dell’emendamento al Decreto Legge fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 che, attualmente, prevede l’introduzione dell’equo compenso soltanto per gli avvocati.

Il nuovo testo dell’emendamento estende l’ambito soggettivo di applicazione della norma alle professioni ordinistiche e non, estendendo l’equo compenso a tutte le prestazioni di opera intellettuale effettuate nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale regolate dall’art. 2222 del Codice Civile e seguenti.

Equo compenso per tutti i professionisti: novità e cosa cambia

L’estensione dell’equo compenso a tutti i professionisti è una delle novità più importanti contenute nel DL fiscale 148/2017 ma ancor di più lo è l’aver previsto che anche per i servizi resi nei confronti della Pubblica Amministrazione non possano esser previsti compensi irrisori.

Non ci saranno più, in sintesi, casi di professionisti che lavorano gratis per lo Stato: a stabilire il tetto minimo che soggetti privati e pubblici dovranno corrispondere sarà un decreto ministeriale.

Il compenso per la collaborazione del professionista dovrà essere stabilito in base alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, all’esperienza richiesta e ai costi di produzione necessari per svolgerla.

Sebbene al momento non sia ancora stato approvato definitivamente, il senatore Sergio Lai, relatore del DdL, ha annunciato che nel testo del Decreto Fiscale modificato in Commissione e trasmesso al Senato è stato riscritto l’emendamento n. 19.0.2001.

Nell’attesa di avere a disposizione il testo approvato dal Senato, vediamo di seguito cosa prevede la norma contenuta nell’emendamento, inizialmente presentato soltanto a favore degli avvocati, che estende l’equo compenso a tutti i professionisti.

Equo compenso professionisti: ecco cosa cambia

Con l’introduzione dell’equo compenso per tutti i professionisti, il corrispettivo dovuto per lo svolgimento di prestazioni professionali dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

Sono, inoltre, vietate le clausole vessatorie contenute nei contratti con committenti pubblici e privati che prevedono la non equità del compenso e uno squilibrio contrattuale, come la facoltà del committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o prevedere tempi di pagamento superiori a 60 giorni.

Le nuove regole saranno applicate anche alle prestazioni rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le prestazioni professionali alle quali la legge si riferisce sono:

prestazioni di opera intellettuale regolate dagli articoli 2222 e ss. del codice civile erogate da liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse le forniture continuative di servizi e la partecipazione a collegi di revisione e organi di controllo, anche previsti dalle leggi, salvo ove il compenso non sia già determinato con apposita legge dello Stato; sono altresì incluse le prestazioni di servizi professionali svolti nell’ambito di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I parametri economici di equità dei compensi dovranno essere emanati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto convertito, saranno suddivisi per ogni figura professionale e dovranno essere aggiornati a cadenza biennale.

L’importo dell’equo compenso dovrà esser stabilito con il parere delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di liberi professionisti e autonomi.

Fonte: informazionefiscale.it