Cassazione Penale Sent. n. 53810/2017 – Segreto professionale

La Corte di Cassazione ha affermato che è illegittima l’indiscriminata acquisizione di tutta la documentazione presente nello studio professionale senza una riconducibilità precisa all’ipotesi di reato contestato.

La Corte ha inoltre rilevato che “la mera reintegrazione nella disponibilità della cosa non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sugli specifici contenuti rispetto al contenitore, incidente sui diritti certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto”.

In conclusione, qualora venga dedotto un interesse concreto e attuale alla esclusiva disponibilità dei dati, il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile anche quando risulti che il computer o il supporto informatico siano già stati restituiti all’avente diritto, previa estrazione dei dati in esso contenuti.

Allegato: 53810 SEGRETO PROFESSIONALE