1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 37, è inserito il seguente: «Art. 37-bis. – 1. In ambito di responsabilità per attività sanitaria, l’autorità giudiziaria, tenendo conto degli appositi albi professionali affida l’espletamento della perizia e della consulenza tecnica a uno o più esperti che abbiano specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento.
2. Gli albi professionali, tenuti secondo il decreto 4 agosto 2023, debbono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie tra i quali scegliere l’esperto da nominare.
3. Il giudice accerta l’assenza di conflitti di interessi con le parti del procedimento giudiziario e con la struttura di appartenenza del medico sottoposto a giudizio.
4. È prioritaria, ma non necessaria, l’individuazione di consulenti tecnici che hanno residenza anagrafica o domicilio professionale, ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel circondario del tribunale.
5. Possono essere iscritti nell’albo professionale di riferimento coloro che: appartengono ai rispettivi ordini professionali per il comparto sanitario; hanno conseguito titolo specialistico rilevante nel caso concreto; sono ancora in attività; appartengono alle rispettive società scientifiche; hanno almeno cinque anni di esperienza clinica nella specializzazione di appartenenza, comprovata da attestazione di servizio maturata presso strutture pubbliche, private accreditate o private dopo il periodo di specializzazione; con attestazione altresì della dimostrata competenza ed esperienza specifica da parte delle rispettive società scientifiche; sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti. Nelle specialità chirurgiche, il giudice tiene altresì conto: della quantità degli interventi chirurgici o procedure interventistiche della stessa specie dell’intervento o procedura oggetto di valutazione giudiziaria, sul presupposto di un’adeguata casistica chirurgica da primo operatore, attestata dalla direzione sanitaria dell’ospedale; dell’eventuale attività di ricerca clinica o specialistica rilevante nel caso concreto.».