Sentenze CCEPS su pubblicità sanitaria

Pubblicità sanitaria – Liberalizzazione – Limiti – Violazione – Poteri dell’Ordine professionale.

Cceps 24 aprile 2026, n. 97

Rientra nell’Ordine professionale il potere di verifica della rispondenza del messaggio a criteri di trasparenza e veridicità, come prevede la l. n. 248 del 2006, tenendo conto dei principi deontologici della professione e promuovendo il potere disciplinare quando se ne ravvisino i presupposti (1).

(1) Cceps 22 gennaio 2020, n. 8; id. 27 novembre 2019, nn. 103 e 105.

Pubblicità sanitaria – Liberalizzazione – Limiti – Violazione dei principi del diritto eurounitario – Esclusione.

Cceps 29 maggio 2026, n. 160

L’art. 1, comma 525, l. n. 145 del 2018 – che disciplina la materia della pubblicità sanitaria per garantire la correttezza e la trasparenza dell’informazione resa all’utenza – non viola i principi del diritto eurounitario in materia di pubblicità sanitaria, perché non introduce un divieto generalizzato di pubblicità sanitaria, ma si limita a disciplinare il contenuto delle comunicazioni informative in ambito sanitario al fine di garantire una corretta informazione dell’utenza e di evitare il ricorso improprio a trattamenti sanitari; né si potrebbe ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2023 alla disposizione in esame abbiano determinato il superamento dei principi sottesi alla disciplina previgente, e ciò in quanto anche nella formulazione attualmente vigente, infatti, il legislatore ha mantenuto fermo il rinvio ai contenuti informativi di cui all’art. 2, d.l. n. 223 del 2006, convertito nella l. n. 248 del 2006, vietando il ricorso a elementi di carattere attrattivo e suggestivo, comprese comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, idonei a determinare un improprio ricorso a trattamenti sanitari; la disciplina nazionale continua, pertanto, a delineare un modello di comunicazione sanitaria improntato a trasparenza, correttezza e non suggestività del messaggio, senza risultare incompatibile con i principi eurounitari.

Pubblicità sanitaria – Liberalizzazione – Limiti.

Cceps 24 aprile 2026, n. 97

La liberalizzazione della pubblicità sanitaria non comporta una libertà pubblicitaria indiscriminata, ma consente esclusivamente la diffusione di messaggi informativi conformi ai criteri di veridicità, trasparenza e correttezza; i principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale costituiscono presupposti inalterati dall’avvento della riforma sulla pubblicità informativa in campo sanitario, suscettibili di essere comunque rispettati in virtù dell’esistenza stessa di professionalità operanti in settori peculiari e sensibili (1).

(1) Cceps 22 gennaio 2020, n. 10

Pubblicità sanitaria – Pubblicità informativa – Limiti.

Cceps 24 aprile 2026, n. 130

In materia di comunicazione sanitaria la distinzione tra pubblicità informativa e pubblicità promozionale non esaurisce il perimetro del sindacato disciplinare in materia di comunicazione sanitaria, posto che anche l’informazione sanitaria, per essere lecita, deve rispettare i canoni di trasparenza, correttezza, prudenza e non equivocità imposti dalla normativa di settore e dal Codice deontologico; ne consegue che anche una comunicazione formalmente informativa può assumere rilievo disciplinare ove risulti idonea a veicolare messaggi ambigui, suggestivi o fuorvianti nei confronti dell’utenza.

Pubblicità sanitaria – Pubblicità promozionale – Differenza con la pubblicità informativa.

Cceps 24 aprile 2026, n. 97

La pubblicità informativa – l’unica consentita ai professionisti in materia sanitaria – si limita ad illustrare le caratteristiche dell’attività professionale, risultando scevra dall’obiettivo di attrarre i consumatori attraverso tecniche di comunicazione commerciale, mentre quella promozionale è tesa a fidelizzare la clientela attraverso tecniche persuasive; laddove l’enfasi sia posta, tanto nella grafica come nella redazione del testo, sull’elemento del prezzo, il messaggio travalica il mero intento informativo, costituendo un indice inequivocabile della sua natura commerciale. In precedenti occasioni, la Commissione Centrale ha ritenuto avere natura promozionale il messaggio nel cui ambito risulti preponderante l’elemento del prezzo; sussiste il carattere commerciale e non informativo laddove il messaggio pubblicitario inserito nel box era connotato da slogan sull’attività svolta dal ricorrente, con grafica tale da porre enfasi sul dato economico e contenenti dati equivoci, suggestivi ed eccedenti il carattere informativo, per cui il messaggio integrava modalità attrattiva della clientela con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità ed il decoro professionale, per la marcata natura commerciale dell’informativa sui costi molto bassi (1).

(1) Cass. civ., sez. un. 13 novembre 2012, n. 19705; Cceps 2 ottobre 2019, n. 67.

Pubblicità sanitaria – Pubblicità promozionale – Pubblicata sui social network Facebook o sul sito internet della struttura sanitaria – Ha natura pubblicitaria.

Cceps 24 aprile 2026, n. 97

L’iniziativa promozionale pubblicata sui social network Facebook o sul sito internet della struttura sanitaria comporta una indubbia divulgazione illimitata e incondizionata, con conseguente natura pubblicitaria del messaggio.