Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento
LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, ALFIERI, D’ELIA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, IRTO, LOSACCO, MANCA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE, VERINI – Al Ministro della salute. – Premesso che:
in sede di esame della proposta di legge recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (A.C. 2700), la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, il 14 luglio 2026, ha approvato un emendamento, a prima firma dell’on. Buonguerrieri (FdI), che prevede che il sanitario radiato dall’albo per determinati fatti non dolosi commessi durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possa chiedere la reiscrizione alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
l’approvazione di questo emendamento ha suscitato una dura reazione da parte della FNOMCeO, che ha denunciato il rischio di una compromissione dell’autonomia degli Ordini professionali e della loro funzione disciplinare;
con la disposizione in esame, infatti, il Legislatore interviene sugli effetti di provvedimenti disciplinari adottati dagli organi deputati alla tutela dell’esercizio corretto della professione, introducendo una causa “straordinaria” di reiscrizione, in deroga al sistema ordinario con evidenti profili di criticità sotto il profilo della coerenza giuridica;
si ricorda, infatti, che l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse, già prevede la possibilità di reiscrizione del sanitario radiato dall’albo, subordinandola al decorso di un periodo di cinque anni dal provvedimento di radiazione e alla valutazione di determinati presupposti;
pertanto, la disposizione approvata lo scorso 14 luglio non interviene in un vuoto normativo, ma introduce una disciplina speciale e derogatoria rispetto al regime ordinario, incompatibile con i principi dell’ordinamento professionale e si configura come una vera e propria “sanatoria” a favore di quei professionisti sanitari, che, volontariamente, non si sono attenuti alle prescrizioni e alle raccomandazioni ritenute efficaci ed appropriate dalla comunità scientifica internazionale;
l’intervento legislativo sulla funzione disciplinare affidata agli ordini professionali comporta, di fatto, il suo superamento e rischia di sancirne l’inutilità, aprendo la strada ad altri possibili interventi in cui il Legislatore si sostituisca, indebitamente, agli ordini stessi nelle valutazioni disciplinari,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulle conseguenze sistematiche e sui limiti della disposizione approvata dalla Camera dei deputati che, intervenendo, sugli effetti di decisioni disciplinari adottate dagli ordini professionali, si rivela, secondo gli interroganti, gravemente lesiva dell’esercizio della funzione, loro attribuita, di presidiare la correttezza dell’esercizio professionale e la tutela dell’affidamento dei cittadini;
quali iniziative urgenti intenda adottare per tutelare e salvaguardare l’autonomia degli ordini professionali, riconoscendo loro la definizione delle conseguenze della responsabilità disciplinare.