Responsabilità odontoiatrica, seguire le linee guida non basta

Con l’ordinanza n. 26091 del 2 ottobre 2026 la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un odontoiatra condannato per errori endodontici e protesici. Le raccomandazioni cliniche orientano il giudizio sulla colpa, ma non sostituiscono la valutazione del caso concreto

Il rispetto delle linee guida non mette automaticamente l’odontoiatra al riparo da una condanna per colpa professionale, così come la loro inosservanza non basta da sola a dimostrarla. Lo ha ribadito la Terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26091 depositata il 2 ottobre 2026, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dentista condannato in primo e secondo grado per una serie di errori nelle cure endodontiche e protesiche di una paziente. Per i giudici le raccomandazioni cliniche sono un parametro utile per valutare la condotta del professionista, ma non sono regole vincolanti: resta sempre necessario verificare quale fosse la scelta più adeguata nel caso specifico.

Il caso

La vicenda nasce dalla richiesta di risarcimento di una paziente nei confronti di due odontoiatri, accusati di trattamenti endodontici e protesici errati. Il Tribunale di Napoli, sulla base di una prima consulenza tecnica d’ufficio, aveva condannato entrambi al risarcimento dei danni. In appello la consulenza è stata rinnovata e la Corte di Napoli ha confermato la responsabilità del dentista che ha poi presentato ricorso in Cassazione, aumentando il risarcimento a favore della paziente, fissato in 6.786,67 euro per il danno non patrimoniale e 22.656,37 euro per quello patrimoniale, oltre a interessi e spese legali.

Le contestazioni accolte dai giudici di merito riguardavano soprattutto condotte attive. Al professionista è stato addebitato in particolare di aver proseguito il trattamento riabilitativo protesico senza aver prima ritrattato i quattro incisivi inferiori, nonostante la terapia canalare precedente fosse incompleta e potesse essere presente una patologia endodontica cronica. A questo si aggiungevano errori nella terapia endodontica di altri elementi, un errore di valutazione diagnostica prima della fase protesica e la presenza di distruzioni coronali dei monconi sotto alcuni manufatti, che hanno reso necessario rimuovere e rifare le protesi.

Linee guida: un parametro, non uno scudo

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda il secondo motivo di ricorso, con cui il dentista lamentava che i consulenti non avessero indicato le linee guida o le buone pratiche usate come riferimento per giudicare la sua condotta. Nel ricorso venivano richiamate le Linee guida del ministero della Salute e le Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia.

La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, perché la questione non era stata sollevata in modo specifico davanti alla Corte d’appello, e comunque infondato nel merito. Secondo la Corte, linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali non hanno un valore normativo assoluto e non sono fonti di regole cautelari codificate: rappresentano un utile strumento di riferimento per accertare la colpa, ma non sono tassative né vincolanti e non hanno un effetto generale di esonero dalla responsabilità.

Ne deriva che il giudice mantiene il potere e il dovere di verificare se il caso specifico richiedesse una condotta diversa da quella indicata nelle raccomandazioni cliniche. Il professionista è tenuto a scegliere la soluzione terapeutica più adatta alle condizioni del paziente e alle circostanze specifiche, e la valutazione della sua condotta deve essere sempre individualizzata.

Gli altri motivi: onere della prova e nesso causale

La Corte ha dichiarato inammissibili anche gli altri due motivi. Il primo contestava il riparto dell’onere della prova nella responsabilità sanitaria (artt. 1218 e 2697 del codice civile), ma secondo la Cassazione criticava i richiami generali contenuti nella sentenza d’appello senza confrontarsi con le ragioni effettive della condanna. Il ricorso, ricordano i giudici, deve individuare con precisione l’errore attribuito alla sentenza impugnata, come richiesto dal codice di procedura civile.

Il terzo motivo riguardava i criteri per accertare il nesso causale ed era costruito sulla causalità omissiva. Anche in questo caso la Corte ha rilevato che la censura non coglieva il senso della decisione, fondata soprattutto su condotte commissive, e che mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle due consulenze tecniche, operazione che non è consentita in sede di legittimità.

L’esito

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in tutte le sue parti. Il dentista è stato condannato a rifondere le spese di giudizio a entrambe le controparti, liquidate in 4.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi ciascuna, oltre accessori. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.