È fondato, a prescindere da ogni valutazione sulla sua genuinità materiale e ideologica, il diniego opposto dal Ministero della salute al riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Moldavia e successivamente riconosciuto in Romania come abilitante all’esercizio della relativa professione in Italia, in ragione della totale carenza della produzione documentale richiesta, posto che quest’ultima, poiché afferente al sostrato documentale necessario in ogni procedura amministrativa per ottenere il riconoscimento della pretesa, è rivolta a verificarne la fondatezza cartolare, ciò non impedendo al ricorrente di ripresentare l’istanza correlata da adeguata documentazione (nel caso di specie è stato rigettato il ricorso volto all’annullamento del provvedimento con il quale è stata dichiarata irricevibile la richiesta di riconoscimento in Italia del predetto titolo in mancanza di presentazione della documentazione prevista dall’allegato D4, ossia delle copie autentiche del titolo di studio, del titolo di abilitazione, dell’iscrizione all’albo e dell’originale dell’attestato rilasciato dall’Autorità competente che ha riconosciuto il titolo).
Fonte: Rass. dir. farmaceutico 2025, 3, 585