Emendamento Rondini odontotecnico respinto – Assemblea della Camera 24.10.17

Art. 7-bis. (Individuazione e istituzione della professione sanitaria di odontotecnico).

1. Nell’ambito delle professioni sanitarie è individuata la professione di odontotecnico per l’istituzione della quale si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge. In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti della presente legge, sono fatti salvi gli atti compiuti nel 2007 in applicazione della legge 1o febbraio 2006, n. 43, relativamente alla pronuncia positiva del Ministero della salute in merito all’avvio dell’iter di approvazione e al parere positivo del Consiglio superiore di sanità.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e l’individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell’odontotecnico nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di odontotecnico.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale è definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria in odontotecnica per il conseguimento del titolo abilitante all’esercizio dell’attività.

4. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l’Albo della professione sanitaria di odontotecnico. Possono iscriversi all’Albo, istituito ai sensi del presente comma, i soggetti che hanno conseguito il titolo universitario abilitante all’esercizio dell’attività in odontotecnica ai sensi del comma 3 e i soggetti in possesso dei titoli equipollenti di cui al comma 2.

5. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1264, e al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, le parole: «dell’odontotecnico», ovunque ricorrano, sono soppresse.

7. 011. Rondini.