Responsabilità dell’odontoiatra

Cassazione Penale Sent. n. 10271/17 –  Responsabilità dell’odontoiatra – La Corte di Cassazione ha affermato che risponde penalmente l’odontoiatra che posiziona un impianto endosseo con una erronea inclinazione così da determinare un precoce insuccesso. La Corte ha inoltre rilevato che non era stata rispettata la procedura formale che esige che il medico debba prospettare al paziente, per iscritto, i rischi concreti del trattamento sanitario che va a porre in essere.

FATTO E DIRITTO: La Corte di appello di Milano con la impugnata sentenza ha integralmente confermato in punto di affermazione di penale responsabilità la sentenza 28/10/2015 con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato L.R. colpevole del reato di lesioni personali colpose (commesso in (OMISSIS)) per avere, quale medico chirurgo odontoiatra, nell’ambito della propria attività professionale, cagionato lesioni personali a S.S., per una serie di errori implantologici all’interno dell’arcata mandibolare inferiore del paziente. In punto di trattamento sanzionatorio, premesso che già in primo grado all’imputato erano state riconosciute le attenuanti generiche e concesso il beneficio della sospensione, la Corte ha ritenuto di poter ridurre la pena da mesi due a mesi uno di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado (anche laddove non era stato ritenuto concedibile il beneficio della non menzione). Avverso la sentenza della Corte territoriale propone personalmente ricorso l’imputato. Il Tribunale di Milano  ha preliminarmente rilevato che l’oggetto della contestazione delineava, quale condotta colposa causalmente collegata alla realizzazione dell’evento lesivo, una serie di condotte susseguitesi nel tempo e tutte attribuite al dr. L.V.: l’aver posizionato un impianto endosseo con una erronea inclinazione, così da determinare un precoce insuccesso, dal quale derivava l’instaurazione di un processo flogistico infettivo (che determinava perimplantite); l’aver svolto il secondo intervento, posizionando fixtures di dimensioni non corrette e con non corretto allineamento, senza attendere l’avvenuta guarigione ossea dal primo intervento e senza aver rimosso gli impianti precedentemente installati. Secondo il Giudice di primo grado, indubbia era la penale responsabilità del dr. L.V., in quanto questi aveva sottoposto S.S. ad un duplice intervento di implantologia, destinato a creare base di appoggio per protesi dentale mobile, senza preventivamente informare il paziente dell’elevato rischio di insuccesso, soprattutto quanto al secondo intervento, e senza gestire correttamente la presenza di un fenomeno flogistico infettivo che causava per impiantite, tra il primo ed il secondo intervento, così determinandone l’insuccesso. La Corte d’appello ha ritenuto indubbia la responsabilità del L.V. per le lesioni colpose. In particolare dall’acquisito consenso informato del 12/9/2012 (e, dunque, successivo ad entrambi gli interventi) era risultato che, contrariamente a quanto imposto dalla correttezza nei rapporti con il paziente, il dott. L.V.R., in occasione dei due interventi su S.S., non aveva rispettato la procedura formale (che esige che il medico debba prospettare al paziente, per iscritto, i rischi concreti del trattamento sanitario che va a porre in essere). In punto di trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che il Tribunale, in considerazione del corretto comportamento processuale tenuto dal dr. L.V., ha riconosciuto allo stesso le attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena. E la Corte – dopo aver ribadito il comportamento processuale corretto del dr. L.V. – ha ritenuto che, in considerazione della complessità del caso “medico” che aveva davanti ed in parziale accoglimento del motivo di appello esperito in via subordinata, la pena andava ridotta a mesi uno di reclusione, partendo da una pena base di giorni quarantacinque di reclusione. Entrambi i giudici di merito non hanno poi potuto fare a meno di rilevare che il dr. L.V. era gravato da un precedente per esercizio abusivo della professione medica (definito con decreto penale di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa) ed hanno ritenuto che, in considerazione del contesto professionale entro il quale si erano svolti i fatti, non poteva essere concesso il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziario).

Allegato: Sentenza_n._10271