Vendita di attrezzature e materiale ad esclusivo utilizzo odontoiatrico anche in leasing. Ecco cosa deve ”chiedere” il venditore per rispettare la Legge

Nelle scorse settimane un altro articolo della 175/92, il numero 9, era stato giudicato ancora valido da un tribunale, quello di Cosenza che aveva sanzionato la titolare di un Centro odontoiatrico per aver acquistato attrezzature odontoiatriche senza essere iscritto all’Albo e i venditori per aver venduto le attrezzature ad un non iscritto all’Albo.

Ma quali sono gli obblighi di legge per il deposito dentale che ceda attrezzature odontoiatriche ad una società a qualsiasi titolo, ivi inclusa anche un’eventuale cessione a titolo gratuito, così come precisa la stessa Legge 175 del 5.2.1992?

Lo abbiamo chiesto a Maurizio Quaranta (nella foto), vice presidente ADDE e consigliere della ANCAD, l’associazione che rappresenta i depositi dentali italiani che ci indica questi adempimenti a cui il venditore è tenuto ad acquisire o verificare:

1. Fotocopia visura camerale dalla quale risultino i Legali rappresentati della Società, con poteri di firma in corso di validità.

2. Fotocopia della Carta di identità fronte e retro ed in corso di validità del Legale rappresentate che con la firma impegna la società nella sottoscrizione del contratto di cessione e dell’eventuale contratto di locazione finanziaria.

3. Fotocopia carta di identità, sempre fronte e retro oltre che sempre in corso di validità, del Direttore Sanitario.

4. Fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Ordine del Direttore Sanitario ed un suo certificato di iscrizione all’Ordine di data non anteriore ai due mesi alla stipula del contratto oltre a quanto non richiesto dalla Legge in questione, ma necessario per dar seguito al contratto.

5. Dati per l’esatta intestazione del contratto, della D.D.D.T e della fattura

6. Partita IVA.

7. Codice IBAN.

“Personalmente -spiega Quaranta- non escludo, anche se le legge non lo richiede a nessun titolo in nessuno dei tre commi dell’articolo nove, una dichiarazione del Direttore Sanitario che si assume la responsabilità sull’utilizzo delle attrezzature oggetto del contratto in questione”.

“Ma qui -precisa- terminano gli obblighi della distribuzione e degli intermediari finanziari che si innestano a pieno titolo su queste trattative”.

Quaranta che ricorda come la normativa vale anche quando il deposito cede un bene con un contratto di leasing o in locazione finanziaria o operativa. “Sono queste Società Finanziarie che sottoscrivono il contratto di cessione con il cliente finale e locano il bene al cliente contro la corresponsione di un canone mensile, e non più il Deposito Dentale”.

Una precisazione, motiva Quaranta, necessaria per ricordare “che il Deposito Dentale è responsabile in solido con queste finanziarie, e lo è sin dagli esordi della legge, ovvero dal quel lontano millenoventonovantadue, quando il modo odontoiatrico era diverso e non esistevano ancora le società attuali che, solo dagli anni duemila in poi, sono entrate a far parte del mondo dentale”.

Fonte: Odontoiatria33