Accreditamento Società Scientifiche, molte le questioni ancora da chiarire

Il punto dalla V Conferenza dei presidenti delle SS aderenti al CIC

Si è svolta a Roma il 23 e 24 febbraio 2018 la quinta Conferenza dei Presidenti delle Società Scientifiche in odontoiatria afferenti al CIC. Nei due giorni di lavori sono stati toccati due argomenti di massima importanza, non solo per le società scientifiche ma anche e soprattutto per tutto il comparto odontoiatrico e per i pazienti stessi. Nel pomeriggio del venerdì è stato affrontato il controverso tema dell’Elenco delle Società Scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, dal punto di vista delle società mediche e odontoiatriche.  La tavola rotonda presieduta dal dottor Gianfranco Carnevale, presidente del CIC, ha visto la partecipazione della dott.ssa C. Rinaldi,  Direttore Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale del dott. A. Nisio, presidente della CAO di Bari, consigliere CAO FNOMCeO nazionale, del prof. F. Macrì, segretario nazionale FISM (Federazione delle società medico-scientifiche italiane) e dell’avv. A. Federici, Direttore Ufficio I° – CCEPS – Direzione Generale Professioni sanitarie e personale SSN e componente del Gruppo Tecnico per l’odontoiatria.

L’argomento assai attuale riguarda l’elenco che dovrebbe essere fatto presso il Ministero delle Società Scientifiche Mediche ed Odontoiatriche. Le Società scientifiche come ha ricordato il presidente Carnevale sono normate dal capo 2 e 3 del titolo secondo del codice civile, che disciplina associazioni non riconosciute, comitati e fondazioni, quindi chiunque può fondare una Società scientifica senza che sia richiesto alcun criterio di scientificità. Un primo tentativo di normare questo vuoto legislativo venne fatto con il “decreto Sirchia”, che però assimilava le Società scientifiche ed i provider ECM, creando una confusione che portò al suo annullamento. Da allora il CIC ha cominciato a pensare ad una griglia che possa classificare e definire le Società Scientifiche in base a criteri che comprendano anche il vero valore scientifico delle stesse.

Da quel momento non si è più parlato di questo problema fin quando a marzo 2017 non è uscita la legge n.24, dettalegge Gelli, che pur parlando di disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità degli esercenti le cure mediche, nell’articolo 5 comma 1 e 2 fa riferimento ad un elenco, oggi in fase di definizione, di Società Scientifiche delle professioni sanitarie da tenersi presso il Ministero per la produzione di Linee guida di riferimento al legislatore ed in sede di giudizio.

A questa legge è seguito un decreto attuativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2017 che comprendente le caratteristiche che le Società scientifiche dovevano possedere per far parte di tale elenco, decreto che ha creato non pochi problemi e dubbi.

Le Società odontoiatriche, anche non aderenti al CIC, nel maggio del 2017, prima che uscisse il Decreto, avevano stilato assieme alla CAO nazionale un elenco di requisiti che dovevano possedere le Società scientifiche per poter essere incluse in questo elenco, presentato ed approvato dalle stesse Società in un evento tenuto presso il Ministero della Salute, tanto che sembrava che questo documento potesse essere utilizzato come filo conduttore per normare le Società Scientifiche. Il documento prevedeva dei requisiti di legge, di correttezza economica, di territorialità e di qualità scientifica, ma il Decreto del 10 agosto non ha tenuto in considerazione quanto proposto, almeno per quanto riguarda gli ultimi due requisiti. E’ stato già sviscerato come in odontoiatria non sia possibile attuare la clausola di rappresentanza del 30% degli esercenti la singola specialità, in quanto ci sono solo 3 specializzazioni riconosciute, e la gran parte delle aree specialistiche non hanno figure ufficialmente riconosciute.

Durante la V Conferenza organizzata dal CIC, il dottor Claudio Nisio ha informato la platea che le domande arrivate al ministero sono più di 450, e alla FNOMCeO, come indicato nella legge Gelli, è chiesto di dare un parere di merito sui contenuti tecnico scientifici delle domande dopo che il Ministero ha esaminato i requisiti giuridici ed amministrativi delle società che hanno fatto domanda. A tal fine la Federazione delle OMCeO si sta organizzando un gruppo apposito per studiare i possibili criteri di valutazione.

Tutti i convenuti sottolineano come ci siano ancora molti termini da chiarire, e come sia probabile che la data dell’8 marzo indicata come termine di consegna da parte delle Società Scientifiche della documentazione che integra quella già presentata, non potrà essere rispettata mancando ancora chiarimenti su alcune questioni. Disponibilità al dialogo espressa dalla dott.ssa Rinaldi che ha ipotizzato che i termini temporali possano essere rivisti, anche se per ora nulla di ufficiale è stato diramato.

Il dottor Macrì è intervenuto dicendo che all’inizio questo elenco è stato “sdoganato” con un invito alla tranquillità, anche perché si suppone che ci sarà una seconda tornata per dar modo di aggiustare il tiro, ma già emerge che alcune aziende stanno pensando di dare fondi anche in base all’inserimento delle società nell’elenco quindi la situazione potrebbe essere meno tranquilla di quello che sembra. Anche FISM, cinque anni addietro, venne interpellata dal Ministero e presentò delle griglie che però poi vennero messe da parte, all’epoca si riteneva che le Società Scientifiche per avere diritto all’accreditamento dovessero rappresentare un settore disciplinare inserito nelle scuole di specializzazione o nelle idoneità primariati. Questo criterio decadde e si passò a considerare prioritaria la produzione scientifica, ma già FISM prima della emanazione del decreto aveva indicato come possibile soluzione la creazione di un elenco in cui tutte le società mettevano tutte le loro caratteristiche, elenco dal quale l’interlocutore che aveva bisogno delle società per stendere linee guida o altro poteva scegliere tra le più rispondenti all’intento. FISM, così come la CAO, aveva invitato le Società a non presentare le domande finché il Ministero non avesse dato rassicurazione che fosse possibile impegnarsi a modificare lo statuto dopo la sottomissione della domanda. Ministero che poi con una circolare esplicativa ha certato di superare la questione della rappresentatività concedendo la presentazione della domanda anche alle società che non raggiungevano il 30%.

La dott.ssa Rinaldi conferma che il Ministero dopo l’8 novembre ha cominciato a raccogliere le domande, delle quali il suo ufficio segue la procedura di istruttoria e la stesura dell’elenco da trasmettere alle rispettive Federazioni di competenza per il parere. Uno dei problemi maggiori che hanno incontrato, ha detto, è stato la difformità delle domande rispetto a quanto richiesto, soprattutto per quanto riguarda la firma digitale e la PEC. In questo momento il Ministero sta provvedendo all’esame della parte giuridico amministrativa, con il controllo che l’istanza sia stata presentata ai sensi del decreto e che esistano atto costitutivo e statuto come richiesto, poi si stanno analizzando i singoli statuti per verificare che siano conformi alle indicazioni presenti nel DM. Per il problema della rappresentatività, che è una emanazione del vecchio decreto del 2004, si è già detto che è un punto che dovrà essere rianalizzato magari in un periodo successivo visto che la legge ha scadenza biennale. Per altri versi però il decreto è molto preciso, soprattutto per quanto riguarda i conflitti di interesse, la non attività sindacale, la presenza di un comitato scientifico che rendano ragione della competenza e della adeguatezza della società alla stesura di linee guida.

L’avvocato Federici, nel confermare quanto la materia sia complessa e di difficile normazione, riporta la platea alla valenza fondamentale del Gruppo Tecnico dell’Odontoiatria, che costituisce un modello di lavoro estremamente efficace il cui tutte le componenti del sistema si confrontano e collaborano. In questo gruppo il CIC è coinvolto costantemente, come si è visto per la stesura delle raccomandazioni cliniche, che in assenza di linee guida sono il solo strumento in mano al giudice in caso di contenzioso.

La conclusione  condivisa da tutti componenti della tavola rotonda è stata tranquillizzante, perchè c’è la volontà da parte di ognuno di arrivare ad un risultato soddisfacente, anche se i tempi potranno essere lunghi per alcuni aspetti ancora non chiari, che renderanno probabilmente necessari degli aggiustamenti una volta passato il biennio di validità del decreto legge.

Fonte: odontoiatria33.it