IMPOSTE INDIRETTE: L’aumento dei ricavi-soglia potrebbe allargare l’area di chi evita l’invio allo Sdi. I fornitori delle Pa «indicizzate» sono già tenuti ai documenti digitali
Il rapporto tra i soggetti che applicano il regime forfettario e le pubbliche amministrazioni “intreccia” lo split payment e i nuovi obblighi di fatturazione elettronica tra privati previsti dal 1° gennaio 2019. Un incrocio al quale non saranno estranee le scelte che i contribuenti potranno adottare – sempre dal 2019 – in seguito all’innalzamento delle soglie di ricavi e compensi previste per accedere al regime forfettario. In attesa di conoscere la versione definitiva della manovra per il prossimo anno, si può iniziare a ragionare sul fatto che i profili della fatturazione e dell’Iva rientreranno nella valutazione di convenienza che molti potenziali interessati dovranno fare, insieme all’entità delle imposte dirette (Irpef o sostitutiva al 15%).
Scissione pagamenti già attiva
Sul fronte split payment, ci si chiede spesso se i contribuenti come quelli nel regime forfettario o nel regime di vantaggio dei minimi, che non addebitano in fattura l’Iva in via di rivalsa (e quindi non fanno le liquidazioni e non versano l’Iva), quando emettono fattura nei confronti di un
contribuente soggetto a split payment debbano riportare in fattura la dicitura «scissione nei pagamenti» o «split payment ai sensi dell’articolo 17 del Dpr 633/1972». Le Entrate già a Telefisco 2018 hanno confermato che tali contribuenti hanno il solo onere di indicare nella fattura emessa che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario, ricordando che già la circolare 6/E/2015, paragrafo n. 8.5, ha chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 «non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie», ossia, come nel caso prospettato, che esonerano il fornitore dall’addebito dell’Iva in via di rivalsa.
E-fattura con esonero parziale
Dal lato della fattura elettronica, sempre a Telefisco 2018 e poi con la circolare 8/E del 30 aprile 2018, l’Agenzia ha chiarito che per i forfettari – anche se esclusi dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica di cui alle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 – permangono i vincoli dettati dalla legge 244/2007 (e dal Dm 55 del 2013 che vi ha dato attuazione) in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Il comma 909 della legge
205/2017, infatti, ha esteso la fatturazione elettronica agli scambi tra soggetti Iva e poi anche nei confronti dei consumatori finali esonerando da tali disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/ 2011) e quelli che applicano il regime forfettario. Tradotto in termini pratici, se un soggetto forfettario deve emettere una fattura a una pubblica amministrazione nei cui confronti ha efficacia il meccanismo dello split payment e al contempo sia destinataria degli obblighi di fatturazione elettronica in quanto indicizzata nel sito www.indicepa.gov.it, deve adeguarsi alla modalità elettronica, utilizzando il formato Xml e facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi). Lo schema della fattura verso la Pa prevede, tra gli altri, che l’elemento complesso DatiAnagrafici utilizzi il tipo complesso DatiAnagraficiCedenteType, che al suo interno presenta diversi campi da valorizzare tra cui il campo RegimeFiscale. Questo ha un formato alfanumerico di 4 caratteri per indicare il tipo di regime fiscale adottato dal cedente/prestatore. Nel caso del soggetto passivo Iva aderente al regime forfettario, occorrerà compilare il campo con «RF19». Nessuna dicitura, invece, per segnalare la non applicazione dello split payment. Ricordiamo, comunque, che tutti i professionisti – compresi quelli che adottano il regime forfettario – sono stati nuovamente esclusi dalla scissione dei pagamenti dal decreto lavoro (Dl 87/2018, articolo 12), che è intervenuto nella disposizione che regola lo split payment (articolo 17- ter, Dpr 633/1972). Di fatto, è un ritorno a quanto originariamente previsto dalla norma introduttiva dello split payment, che era stato poi esteso ai professionisti dalla manovrina di primavera dello scorso anno (Dl 50/2017). L’esclusione ha efficacia con riferimento alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 15 luglio 2018.
Fonte: ilsole24ore