Tagli alle pensioni, risparmiati i medici e i dentisti

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto tagli alle pensioni che possono arrivare fino al 40 per cento.
Le decurtazioni dureranno cinque anni ma, fortunatamente per medici e i dentisti, non si applicheranno agli assegni pagati dall’Enpam.

Da una lettura attenta della disposizione di legge si evince infatti che i tagli riguarderanno le pensioni Inps dei dipendenti pubblici e privati, degli autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti), degli iscritti ad alcune gestioni particolari (es: i lavoratori dello spettacolo) e dei contribuenti alla gestione separata.

“I tagli certamente non si applicano alle Casse dei professionisti – ha precisato il presidente dell’Enpam e dell’Adepp Alberto Oliveti – A questa conclusione si arriva sia con un’analisi strettamente testuale sia con una lettura costituzionalmente orientata della norma. Infatti, poiché questi accantonamenti sono destinati a creare una provvista per fronteggiare i maggiori costi dovuti a Quota 100, che è di esclusiva competenza Inps, non si vede come si potrebbero prendere legittimamente delle risorse da altre parti, alla luce della sentenza 7/2017 della Corte costituzionale.”

In generale le decurtazioni colpiranno gli assegni Inps sopra i 100mila euro lordi annui, ad eccezione di quelli calcolati interamente con il contributivo. Restano salve anche le pensioni di invalidità e quelle riconosciute alle vittime del terrorismo.

Non tutti i medici possono però tirare un sospiro di sollievo: mentre gli assegni Enpam saranno indenni, le pensioni versate dall’Inps ai camici bianchi dipendenti pubblici e privati, se superano la soglia dei 100mila euro, saranno soggette a riduzione. Nel computo della soglia dei 100mila euro rientreranno probabilmente anche gli assegni liquidati dalla gestione separata dell’Inps, cioè quella a cui versano gli specializzandi.

COSA DICE LA LEGGE

Articolo 1, comma 261 della legge 145 del 31 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019)

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un’aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.”

CHI È DENTRO E CHI È FUORI

Il taglio SI APPLICA a:

– Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps (dipendenti privati)

– Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Inps (cioè commercianti, artigiani, coltivatori diretti)

– forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (cioè Fondo volo, fondo Dazieri, Lavoratori spettacolo, ecc, che sono gestiti dall’Inps)

– forme esclusive (ex Inpdap, ex Ipost, ecc)

– forme esonerative (es: le Casse previdenziali delle ex banche pubbliche)

– la gestione separata Inps (ai fini del calcolo della soglia dei 100mila euro ma probabilmente non ai fini del taglio, trattandosi di gestione esclusivamente contributiva)

Il taglio NON SI APPLICA a:

– forme integrative dell’assicurazione generale obbligatoria (Fondo esattoriali, gestito da Inps, ed ENASARCO)

– Casse dei professionisti (sia quelle privatizzate come l’Enpam, sia quelle nate private come la Cassa degli infermieri)

– fondo Clero (gestito da Inps)

Gabriele Discepoli

Fonte: enpam.it