Sentenza Cassazione SS.UU. n. 23287 del 2010: ALT alla pubblicità suggestiva degli avvocati

Deciso il caso “ALT” Assistenza Legale per Tutti. La vicenda era iniziata con l’irrogazione, da parte del Consiglio dell’Ordine di Brescia, ai sensi dell’articolo 38 del rdl 1578/1933, di una sanzione disciplinare ad avvocato che aveva fatto uso dell’acronimo ALT Assistenza Legale per Tutti per pubblicizzare la sua attività. S’era così dato contenuto concreto al precetto astratto che vieta di «effettuare alcuna forma di pubblicità con slogan evocativi o suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale». Il Cnf aveva rigettato il ricorso avverso la sanzione disciplinare, e su questa decisione è stata chiamata ad esprimersi la Cassazione a sezioni Unite. Con sentenza n. 23287 / 2010, depositata il 18 novembre 2010, le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, confermando la censura disciplinare dei comportamenti volti a acquisire clientela sfruttando un riflesso emotivo irrazionale.

 È illegittimo e sanzionabile disciplinarmente, insegna la sentenza 23287 / 2010 della Cassazione, l’utilizzo da parte degli avvocati «di forme di pubblicità comparative attuate con messaggi di suggestione che inducono a ritenere, in modo emotivo e riflessivo, che valga la pena di visitare quello che appare uno studio legale aperto e accessibile, senza le formalità tipiche dello studio legale».

“PRIMA CONSULENZA GRATUITA”
Legge Bersani.
La “liberalizzazione” della pubblicità del 2006 non ha effetto sul tipo di “PROPAGANDA”; conseguentemente gli ordini possono ancora intervenire, se del caso, con sanzioni disciplinari.
GIUSEPPE RENZO