Articolo 15-ter DDL 714 – Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica.

Giovedì 25 maggio 2023 con 99 voti favorevoli, 54 contrari e due astensioni, l’Assemblea del Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il DDL n. 714(all.n.1), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. “Decreto bollette”) sul sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali.
Si riporta di seguito l’articolo di maggiore interesse per la professione odontoiatrica così come illustrato nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
L’articolo 15-ter (Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, nonché di attività di medicina estetica) abolisce, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, consente agli odontoiatri di esercitare alcune specifiche attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva, ed abroga la disposizione che attualmente preclude, salvo alcune eccezioni, la contemporanea iscrizione all’Albo di odontoiatra e ad altro Albo professionale. Il comma 1 dell’articolo in esame dispone l’anzidetta abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Il successivo comma 2 apporta conseguenti modifiche all’articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale. In particolare, nel predetto articolo, che reca la rubrica “Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra – Requisiti specifici di ammissione”, sono abrogati: – la lettera b) del comma 1, che richiede la specializzazione nella disciplina; – il comma 2, in base al quale la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell’ammissione al concorso. Pertanto, a seguito delle abrogazioni suddette, resterebbero solo i requisiti della laurea (in odontoiatria e protesi dentaria, nonché in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra) e quello dell’iscrizione al rispettivo Albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando), previsti rispettivamente dalle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo oggetto di novella. Il comma 3 dell’articolo in commento, apportando una modifica testuale all’articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce che il requisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Tale previsione si pone in deroga al principio generale dettato dallo stesso articolo oggetto di novella, secondo cui l’accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale deve avvenire secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d’interesse. Il successivo comma 4, attraverso modifiche testuali alla legge 24 luglio 1985, n. 409, stabilisce, in primo luogo (lettera a)) che gli odontoiatri possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. Tali attività verrebbero così ad aggiungersi a quelle già previste dall’articolo 2 della legge 409/1985, oggetto di novella, ossia: attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche; prescrizione di tutti i medicamenti necessari all’esercizio della professione. In secondo luogo (lettera b)), il comma in esame consente a tutti gli iscritti all’Albo degli odontoiatri di essere contemporaneamente iscritti ad altro Albo professionale.

Ciò detto, si esprime grande soddisfazione per l’approvazione definitiva del provvedimento. Si tratta di problematiche che erano irrisolte da decenni e che, grazie all’impegno sinergico del Governo e del Parlamento, hanno ora trovato una soluzione in linea con la posizione espressa da questa Commissione Albo Odontoiatri nazionale.