Decreto 3 marzo 2023, n. 91 – Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell’articolo 1,comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20-7-2023 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto con cui il Ministro della salute ha adottato un regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica. Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.
Articolo 1 “1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le attività di accertamento, vigilanza e sospensione, dall’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario ai sensi dell’articolo 1, commi 153, 154 e 155 della medesima legge, per i casi di mancato rispetto di tale obbligo. 2 Le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori e specifiche modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, tenendo conto dei propri ordinamenti organizzativi in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie…”.
Articolo 2 “1. Nell’ambito delle procedure inerenti all’autorizzazione delle strutture all’esercizio dell’attività odontoiatrica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, commi 153, 154, 155, ciascuna regione individua l’ufficio competente per l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legge ivi previsti, nonché per la relativa attività di vigilanza, tenendo conto della disciplina vigente in materia di autorizzazione per l’esercizio dell’attività sanitaria, ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle relative discipline regionali. 2. Le strutture autorizzate all’esercizio di attività odontoiatrica inviano con cadenza almeno quinquennale, all’ufficio competente per le attività di vigilanza di cui al precedente comma 1, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all’articolo 1, commi 153, 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124. 3. L’amministrazione competente per le attività di vigilanza di cui al precedente comma 1 accerta, in qualsiasi momento, la permanenza dei suddetti requisiti minimi di cui all’articolo 1, commi 153, 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124, anche su richiesta dell’amministrazione sanitaria territoriale, dell’amministrazione regionale competente in materia di tutela della salute e del Ministero della salute”.
Articolo 3 “1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, la regione vigila sul rispetto della normativa vigente, avvalendosi degli uffici competenti per le attività di vigilanza ai sensi del precedente articolo 2, i quali provvedono all’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 1, comma 156, della legge 4 agosto 2017, n. 124. L’amministrazione che procede al suddetto accertamento ne dà tempestiva comunicazione all’amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica, con riferimento all’ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento, nonché all’amministrazione competente per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di attività sanitaria ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502. 2. In caso di accertate violazioni della normativa di cui al precedente articolo 1 l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio secondo l’ordinamento regionale, diffida la struttura a
provvedere all’adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni dalla predetta diffida…4. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla parte di attività odontoiatrica esercitata dalle strutture polispecialistiche autorizzate, nel caso in cui i provvedimenti indicati sanzionatori siano rivolti al direttore sanitario responsabile dell’attività odontoiatrica di cui all’articolo 1, comma 154 della legge 4 agosto 2017, n. 124…”.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto