Assistenti di studio, c’è il profilo. Con 36 mesi titolo automatico

Il decreto approvato in conferenza Stato-Regioni verrà presto recepito con decreto della Presidenza del consiglio dei ministri. Per esercitare le mansioni di Aso servirà un corso annuale teorico e pratico di 700 ore o tre anni di attività pregressa

Con il 2018 parte il nuovo profilo di assistente di studio odontoiatrico. La firma del presidente del Consiglio è certa e “dovuta” in gennaio. La nuova professione è stata fissata il 23 novembre scorso in modo definitivo da un accordo  Stato-Regioni, da recepire come decreto della Presidenza del consiglio dei ministri. È pertanto ininfluente che il parlamento non stia legiferando per via dello scioglimento delle camere di fine dicembre: entro sei mesi le regioni -responsabili dell’organizzazione sanitaria- dovranno dettare regole perché gli odontoiatri datori di lavoro si adeguino.
Il testo approvato al Cinsedo afferma che l’assistente di studio odontoiatrico, operatore di interesse sanitario (non un professionista sanitario come medico o infermiere o igienista dentale) con un suo profilo e retroterra specifico, trae le radici nelle leggi e nei contratti. Da una parte, la legge 43 del 2006 sulle professioni sanitarie abilita le regioni a formare operatori di interesse sanitario in aggiunta a quelli esistenti. Dall’altra parte ci sono due contratti per gli assistenti di studio odontoiatrico. Un protocollo firmato da Andi con Cgil-Cisl-Uil nel 2001 ha portato a un contratto per i dipendenti degli studi professionali sottoscritto con Confprofessioni per la parte datoriale che si attaglia sia ai dipendenti di studio odontoiatrico sia agli assistenti di studio medico.
Quest’anno anche l’altro sindacato, Aio, ha firmato un contratto espressamente rivolto ai dipendenti di studi odontoiatrici con Cifa come parte datoriale e come controparte con Confsal-Fials (di cui però fa parte anche l’importante sindacato di categoria Siaso). I contenuti del lavoro dell’Aso sono sia un’attività rivolta al dentista e agli altri professionisti del settore durante la prestazione clinica, a partire dall’accoglienza dei pazienti, sia la predisposizione di ambiente e strumentario, sia la gestione di segreteria e rapporti con i fornitori.
A questi quattro ambiti di attività corrispondono sia i compiti specifici di questo operatore, sia le competenze di cui deve dotarli il corso ad hoc regionale che li preparerà al mercato del lavoro e che sono di natura tecnico-clinica, ambientale-strumentale, relazionale e segretariale-amministrativa.

Il nuovo Aso

L’Aso è un lavoratore dello studio odontoiatrico, o della struttura sanitaria che eroga prestazioni odontostomatologiche, e opera in regime di dipendenza e in collaborazione con l’équipe odontoiatrica attenendosi alle disposizioni impartite dai professionisti sanitari. Non può in nessun modo compiere operazioni sanitarie-cliniche (“mettere le mani in bocca ai pazienti”) ma ha una sua preparazione e autonomia testimoniate dalla frequenza di un corso di formazione -cui si accede a partire dal conseguimento del diploma professionale ai sensi della normativa vigente- che si conclude con un esame, prova teorica e pratica, e con un attestato specifico valido in tutta Italia.
In alternativa al corso, è Aso chi ha in essere un contratto di dipendenza per le mansioni citate, o chi documenti minimo 36 mesi di attività lavorativa svolti nell’arco dei 5 anni antecedenti l’entrata in vigore del decreto.
Il datore di lavoro deve acquisire la documentazione dei titoli del suo assistente entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa. Al sindacato Siaso risulta che alcuni datori di lavoro tenderebbero a non certificare i 36 mesi, «ma le Regioni -afferma Giancarlo Borghetti, consigliere Pd lombardo e tra gli artefici del testo approvato in conferenza Stato-Regioni- non potranno esimersi dall’introiettare entro giugno regole che rendano possibile l’esercizio di questa attività, non solo negli studi privati, ma anche nei servizi accreditati e nel pubblico, dove un censimento non è stato fatto».
Il corso di formazione è di 700 ore complessive, 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio pratico (di cui 300 professionalizzanti). I membri della commissione d’esame sono designati dalla Regione e uno dalla Cao provinciale.
Per chi non ha raggiunto i tre anni di attività contrattualmente coperta, il corso è obbligatorio ma per chi ha completato quasi tutto il percorso con il contratto è possibile che le Regioni acconsentano a valutare sotto forma di crediti formativi anche eventi di aggiornamento e corsi ai quali si è partecipato, così da abbuonare il debito in tutto o in parte.
Le Regioni hanno però ogni discrezionalità nello stabilire quale titolo o quale corso generi crediti e quale no, sicché da questo punto di vista potrebbero crearsi disparità in un’Italia lunga…
Dall’entrata in vigore del decreto i datori di lavoro odontoiatri potranno ancora assumere “asistenti alla poltrona” privi del titolo di Aso, anche in modo da sanare contratti precedenti, ma per far valere il titolo occorre che queste figure frequentino il corso della durata di un anno entro 36 mesi dall’assunzione. Per le regioni che hanno attivato la formazione degli operatori attraverso contratti di apprendistato, valgono le regole vigenti fissate dalla legge 81 del 2015; il riconoscimento del titolo però porterà all’omogeneizzazione dei contratti.
Mauro Miserendino
Fonte: Italian Dental Journal01/01/2018