Fatturazione elettronica, software gratuito dalle Entrate

L’Agenzia metterà a disposizione un servizio web e una app dedicata che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall’Agenzia.

 

Per predisporre e trasmettere le fatture elettroniche, i contribuenti potranno avvalersi di uno dei sistemi che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione gratuitamente: una procedura web, una app e un software. Sarà ovviamente possibile utilizzare software privati, conformi alle specifiche tecniche predefinite. L’Agenzia offrirà inoltre, sempre a titolo gratuito, la conservazione delle fatture elettroniche, previa adesione a un accordo di servizio. Per la trasmissione e ricezione delle fatture attraverso il sistema di interscambio basterà disporre della Pec; sono utilizzabili anche la rete Internet o sistemi di collegamento reti private, che richiedono però la preventiva registrazione del destinatario con un processo di accreditamento. L’emissione delle fatture sarà comunque consentita anche se il destinatario non è abilitato alla ricezione.

La data di emissione della fattura elettronica sarà quella riportata nel relativo campo del file, mentre quella di ricezione risulterà dalle informazioni rilasciate dal sistema; per le fatture non recapitate, ma tenute a disposizione dall’Agenzia, la data di ricezione sarà quella in cui il destinatario risulterà avere preso visione del documento elettronico.

Queste alcune indicazioni contenute nel provvedimento firmato ieri, 30 aprile 2018, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, che fissa le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, obbligatorie dal 1° gennaio 2019 per le operazioni Iva effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge n. 205/2017 (Bilancio 2018). Il provvedimento definisce inoltre le regole per la trasmissione telematica mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere, istituita dalla legge stessa, obbligatoria per le operazioni con soggetti esteri che non siano documentate da fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio (Sdi), oppure da bolletta doganale. Sempre nella data di ieri, l’Agenzia ha diffuso la circolare n. 8, concernente l’anticipazione dell’obbligo al 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti e per la filiera collegata a un appalto pubblico.

Nozione di fattura elettronica. Ai fini delle disposizioni introdotte dalla legge n. 205/2017, la fattura elettronica è un documento informatico strutturato in formato Xml, conforme all’allegato A al provvedimento, trasmesso per via telematica al Sdi e da questo recapitato al ricevente. La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni di cui all’art. 21 o, nel caso di fattura semplificata, all’art. 21-bis del dpr n. 633/72, ma può contenere altre informazioni facoltative inserite dall’emittente.

Predisposizione del file. Per la predisposizione del file della fattura, l’Agenzia delle entrate mette gratuitamente a disposizione una procedura web, una app utilizzabile da dispositivi mobili e un software da installare su pc. I software privati devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato A. Restano ferme le disposizioni già in vigore per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Trasmissione e recapito delle fatture elettroniche. La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal cedente/prestatore, che può anche avvalersi di un intermediario, con una delle seguenti modalità:

 a) posta elettronica certificata;

b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate

c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello «web service»;

d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo Ftp.

Per avvalersi delle modalità di cui alle lettere c) e d), è necessario l’accreditamento preventivo al Sdi, al termine del quale può essere associato al canale telematico attivato un codice destinatario.

Il SdI, per ogni file di fattura (o lotto di fatture) correttamente ricevuti, effettua successivi controlli; in caso di mancato superamento viene recapitata entro 5 giorni una “ricevuta di scarto» al soggetto trasmittente; in tale ipotesi le fatture si considerano non emesse.

La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente, oppure a un suo intermediario, attraverso una delle modalità descritte sub a), c) e d).

È possibile attivare, previa registrazione al servizio dell’Agenzia, una Pec o un codice destinatario per la ricezione delle fatture.

Cessionari/committenti non abilitati. Nel caso in cui il cessionario o committente non sia in grado di ricevere la fattura in formato elettronico, il soggetto emittente inserisce un codice destinatario convenzionale (costituito da una sequenza di zeri); la fattura, in tal caso, è messa a disposizione del destinatario sul sito dell’Agenzia delle entrate. Questa ipotesi, espressamente prevista dalla legge per il caso di cessionari/committenti privati consumatori, si realizza anche quando il destinatario è un soggetto passivo esonerato dall’obbligo della fatturazione elettronica (contribuenti forfetari, agricoltori marginali esonerati dagli adempimenti Iva), nonché nel caso in cui il soggetto passivo cessionario/committente non abbia comunicato all’emittente né un codice destinatario né la Pec.

Data di emissione e di ricezione. Il provvedimento si preoccupa di precisare quale è la data di emissione e quella di ricezione del documento, nell’ottica del rispetto degli obblighi dei contribuenti e dell’esercizio del diritto alla detrazione. La data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file.

Quanto alla data di ricezione, questa è resa disponibile al destinatario secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A al provvedimento. Se la fattura è messa a disposizione in area riservata del sito dell’Agenzia, ai fini fiscali la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa da parte del cessionario/committente.

Fonte: italiaoggi.it