Precompilata, ecco la check list dei dati da verificare

Da domani e fino al 23 luglio i contribuenti potranno trasmettere la propria dichiarazione all’Agenzia delle entrate. Per controllare che i dati inseriti nel precompilato siano corretti il contribuente deve effettuare il confronto con la documentazione fiscale in suo possesso

 

L’operazione 730 precompilato 2018 al decollo. A partire da domani e fino al 23 luglio i contribuenti potranno trasmettere la propria dichiarazione all’Agenzia delle entrate. Ciò potrà avvenire o accettando direttamente il modello elaborato dall’amministrazione finanziaria, beneficiando così della certezza di aver chiuso la partita con il fisco per l’anno 2017, oppure integrandolo, direttamente o tramite un intermediario. Resta ferma in ogni caso la necessità di controllare che i dati inseriti nel precompilato siano corretti. Per farlo, il contribuente deve effettuare il confronto con la documentazione fiscale in suo possesso, rilasciata dalle diverse «controparti» dal 1° gennaio 2017 a oggi. La Certificazione unica fornita dal datore di lavoro o ente previdenziale contiene per esempio le informazioni sui dati dei familiari a carico, i redditi da lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati delle locazioni brevi (se l’intermediario ha applicato la ritenuta entrata in vigore il 1° giugno 2017).

Per quanto riguarda le principali detrazioni e deduzioni, la verifica dei dati precompilati nel quadro E deve essere operata esaminando documenti di varia natura. Banche, assicurazioni e fondi pensione rilasciano annualmente una specifica certificazione di quanto pagato a titolo di interessi passivi sui mutui, premi per le polizze sulla vita e contributi destinati alla previdenza complementare. Spese per la salute e acquisti di farmaci devono essere confrontati con le ricevute o fatture rilasciate da medici e strutture sanitarie, nonché con gli scontrini «parlanti» delle farmacie. Tuttavia, come chiarito dalle Entrate nella maxi-circolare n. 7/E del 2018, vi possono essere casi in cui la documentazione a disposizione del contribuente deve essere integrata. Si pensi al caso degli alimenti a fini medici speciali: la legge n. 172/2017, che li ha resi detraibili ai fini Irpef, è entrata in vigore solo il 6 dicembre 2017, ma si applica per l’intero anno. Pertanto, per tutti gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 6 dicembre 2017, quando non c’era alcun obbligo di fattura o scontrino fiscale «parlante», «il contribuente potrà integrare tali documenti indicando il proprio codice fiscale e richiedere al rivenditore una attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 del dm 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti».

Fonte: italiaoggi.it